COS'E'
È un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini residenti di età superiore ai 15 anni.
È valido per 10 anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza.
Per i cittadini italiani è titolo valido per l'espatrio negli stati membri della Comunità Economica Europea ed in quelli per i quali vigono particolari accordi internazionali.
COSA OCCORRE
L'interessato dovrà presentarsi allo sportello con:
* tre foto uguali e recenti, anche a colori, formato tessera riproducenti il volto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi comunque visibili.
* la vecchia carta d'identità (scaduta o in scadenza nei sei mesi precedenti)
PROROGA CARTA D'IDENTITA'
L'articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 13 , nel fissare in dieci anni la nuova durata di validità della carta d'identità, ha esteso tale durata alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
In attuazione della citata disposizione, il documento cartaceo è prorogato attraverso apposizione di timbro attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge, senza nessun costo .
La richiesta della proroga può essere presentatata da una persona diversa dal titolare della carta di identità, purchè munita di delega scritta.
A tale riguardo, pero', sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato con le suddette modalità.
Pertanto - sentito il Ministero degli Affari Esteri - attesa la particolare circostanza della inutilizzabilità per l'espatrio del documento d'identità prorogato, A RICHIESTA DEL CITTADINO CHE INTENDE RECARSI ALL'ESTERO - dietro corrispettivo del costo della carta , unitamente al diritto di segreteria - POTRA' ESSERE RILASCIATO UN NUOVO DOCUMENTO DI IDENTITA', previo ritiro di quello in possesso, di durata decennale a decorrere dalla data del nuovo rilascio.
Carta d'identità rilasciata a minorenni (15-18 anni)
Per il rilascio di carta d'identità il minorenne deve essere accompagnato da uno dei genitori (se non in possesso di un documento di riconoscimento con foto) e con uno dei seguenti moduli di assenso:
* carta non valida per l'espatrio: è necessario l'assenso di un genitore o di chi esercita la patria potestà
* carta valida per l'espatrio: è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la patria potestà.
In mancanza dell'atto di assenso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Furto, smarrimento o deterioramento
In caso di smarrimento, furto o deterioramento può essere richiesto un nuovo documento.
I documenti da presentare sono gli stessi previsti per il rinnovo oltre alla esibizione della copia di denuncia di furto o smarrimento dichiarata all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri).
Carta d'identità rilasciata a non residenti
La carta d'identità è rilasciata dal comune di residenza. Solo per gravi e comprovati motivi può essere rilasciata anche da un comune diverso.
In questo caso è necessario compilare una domanda in cui verranno indicati i motivi della richiesta.
L'ufficio anagrafe potrà rilasciare tale carta d'identità dopo aver ricevuto il nulla osta del comune di residenza del richiedente.
Costo
- per il rilascio normale: € 5,42
- per il duplicato: € 10,58.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
*Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (art. 3 Approvazione del T. U. delle leggi di Pubblica Sicurezza)
* Legge n. 1185 del 21 Novembre 1967
* DPR n. 649 del 6 Agosto 1974
* DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000
* Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003