NUOVI MODELLI REGIONALI SCIA
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non rientrano nei casi che richiedono la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata, secondo l'art. 7, comma 4 della L.R. n. 15/2013;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della L.R. n. 15/2013;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 );
i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013;
l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 15/2013;
n) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
o) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
p) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013.
Per una descrizione degli interventi più comuni si rimanda alla Tabella sinottica della disciplina degli interventi edilizi (L.R. n. 15/2013), che ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaustivo.
Per i casi non contemplati e per approfondimenti o precisazioni si invita a far riferimento al Servizio informativo telefonico o a prendere appuntamento con i tecnici del Settore.
Efficacia della SCIA e termini per l'esecuzione dei lavori:
La SCIA è efficace decorso il termine di 5 giorni lavorativi dalla sua presentazione, salvo comunicazione di inefficacia a seguito di verifica negativa della completezza della documentazione essenziale.
Entro i trenta giorni successivi all'efficacia lo Sportello unico svolge i controlli sulla SCIA, verificando la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali e urbanistici per l'esecuzione dell'intervento.
I lavori possono avere inizio dalla data di efficacia, salvo diversa comunicazione dell'interessato (SCIA con inizio lavori differito), e comunque devono iniziare entro un anno da tale data.
I lavori devono essere conclusi entro 3 anni dalla data di efficacia.
SCIA con inizio lavori differito:
In caso di presentazione di SCIA con inizio lavori differito l'interessato può:
• dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo;
• indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla data di efficacia;
• chiedere che le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, siano acquisiti dallo Sportello unico. In tal caso la SCIA è efficace dal conseguimento di tutti gli atti di assenso.
La SCIA con inizio lavori differito è obbligatoria nel caso di intervento, soggetto a SCIA, rientrante in una delle seguenti casistiche:
- se l'intervento edilizio richiede il reperimento di parcheggi pubblici o di uso pubblico ai sensi del RUE, e nei casi in cui sia ammissibile, ma non prescritta, la monetizzazione degli stessi
- se il soggetto richiedente, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, intende fruire dell'esonero del contributo di costruzione per intervento, anche residenziale, da realizzare nel territorio rurale, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi degli articoli 30 e 32 della L.R. 31/2002.
Requisiti dell'intervento:
Le opere devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia, costituita:
a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente in materia di antisismica, sicurezza, antincendio, requisiti igienico-sanitari, efficienza energetica, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.
Soggetti coinvolti:
- il/i proprietario/i dell'immobile, o altro soggetto avente titolo ad intervenire
- il progettista architettonico e il progettista strutturale (quest'ultimo solo quando richiesto dalle norme in materia sismica)
- il direttore lavori
- l'impresa che eseguirà i lavori
Principali contenuti e allegati della SCIA:
La SCIA deve essere corredata di tutti i documenti, gli elaborati progettuali, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, e quant'altro previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e richiesto dal particolare tipo di intervento.
Fra l'altro deve contenere:
- i dati identificativi dell'impresa o, in alternativa, la comunicazione dell'esecuzione dei lavori in economia diretta;
- le autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle norme di settore (ad esempio l'assenso della Soprintendenza per interventi su immobili vincolati, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Ambiente e altri pareri e autorizzazioni previsti dalle leggi specifiche). L'interessato può richiederne l'acquisizione allo Sportello Unico prima di presentare la SCIA oppure contestualmente alla presentazione. In quest'ultimo caso si tratterà di una SCIA differita.
Costo:
prima della presentazione è richiesto il versamento dei diritti di segreteria e, quando dovuto, il pagamento dell'intero contributo di costruzione o, in alternativa, il pagamento della prima rata accompagnato da una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento delle rate residue.
Quando e dove consegnare la SCIA:
La SCIA deve essere presentata:
presso il Servizio Assetto Territoriale e Sviluppo Economico (P.zza XX Settembre, 1 – Primo piano), durante gli orari di ricevimento del pubblico;
Adempimenti in fase di fine lavori:
Per tutti gli interventi soggetti a SCIA è richiesto il certificato di conformità edilizia e agibilità.
All'effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità della SCIA, l'interessato trasmette allo Sportello unico la comunicazione di fine lavori, corredata della domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità e di tutta la documentazione indicata all'art. 23, comma 2 della L.R. n. 15/2013.
Per dettagli sulle modalità e i tempi di presentazione della comunicazione di fine lavori, si rimanda alla scheda descrittiva Fine lavori-Comunicare
Regime sanzionatorio:
Alle violazioni edilizie realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA si applica il regime sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 23/2004, oltre alle sanzioni penali introdotte dal comma 6 dell'art. 19 della L. 241/1990.
In particolare:
- SCIA presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione: sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00;
- SCIA in sanatoria per mancata presentazione della SCIA o difformità dalla stessa per interventi edilizi di recupero: oblazione consistente in una somma pari al contributo di costruzione previsto, per un ammontare non inferiore a € 1.000,00;
- SCIA in sanatoria per mancata presentazione della SCIA o difformità dalla stessa, nelle altre tipologie di intervento: sanzione compresa tra un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00 in relazione all'aumento di valore venale dell'immobile, oltre al contributo di costruzione quando dovuto.
Modulistica:
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Riferimenti normativi:
L.R. n. 15/2013
Documenti
Modelli Regionali SCIA - Comune di Carpaneto Piacentino (PC)
IL COMUNE | Segretario comunale e Uffici | Urbanistica Edilizia | Modelli Regionali SCIA - Comune di Carpaneto Piacentino (PC)
Pubblicato il
Aggiornato il