NUOVO MODELLI REGIONALI PdC
Permesso di Costruire (PdC)
Sono soggetti a Permesso di Costruire, di seguito denominato per brevità PdC,
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA;
b) gli interventi di ripristino tipologico;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Per una descrizione degli interventi più comuni si rimanda alla Tabella sinottica della disciplina degli interventi edilizi (L.R. n. 15/2013), che ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaustivo.
Per i casi non contemplati e per approfondimento o precisazioni si invita a far riferimento al Servizio informativo telefonico o a prendere appuntamento con i tecnici del Settore.
Requisiti dell'intervento:
Le opere devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia, costituita:
a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente in materia di antisismica, sicurezza, antincendio, requisiti igienico-sanitari, efficienza energetica, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.
Soggetti coinvolti:
Al momento della presentazione:
- il/i proprietario/i dell'immobile, o altro soggetto avente titolo ad intervenire
- il progettista architettonico e il progettista strutturale (quest'ultimo solo quando richiesto dalle norme in materia sismica)
Al momento della comunicazione di inizio lavori:
- il direttore lavori
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- l'impresa che eseguirà i lavori
- i soggetti previsti per il deposito delle strutture (quando richiesto)
Costo:
Al momento della presentazione è richiesto il versamento dei diritti di segreteria e l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00 sulla domanda.
Per poter ritirare il PdC dovrà essere corrisposto, quando dovuto, l'intero contributo di costruzione o, in alternativa, la prima rata con contestuale presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa per le rate residue, e dovranno essere consegnate le marche da bollo indicate nella lettera di invito.
Modalità di predisposizione della richiesta di rilascio del PdC:
La richiesta di rilascio del PdC deve essere predisposta dal progettista incaricato utilizzando i modelli sottoriportati.
La richiesta deve essere corredata di tutti i documenti, gli elaborati progettuali, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, e quant'altro previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) richiesto dal particolare tipo di intervento.
Quando e dove consegnare la richiesta di rilascio del PdC:
La richiesta deve essere presentata:
- presso il Servizio Assetto Territoriale e Sviluppo Economico (P.zza XX Settembre, 1 – Carpaneto Piacentino – Primo piano), durante gli orari di ricevimento del pubblico;
- per quanto riguarda le richieste di PdC relative a impianti produttivi di beni e servizi SONO di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Per la descrizione dettagliata delle modalità di inoltro di una pratica edilizia relativa a impianti produttivi di beni e servizi si rimanda alla SEZIONE SUAP.
Istruttoria del PdC:
Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria entro 120 giorni dalla data di presentazione. Al termine dell'istruttoria formula una proposta di provvedimento. Il PdC è rilasciato entro 15 giorni da tale proposta o negato entro 30 giorni da tale proposta.
Entro 10 giorni dalla presentazione il Responsabile del procedimento può determinare l'improcedibilità della domanda per incompletezza della documentazione essenziale.
Entro i 120 giorni è possibile convocare l'interessato per un'audizione, qualora sia necessario chiedere chiarimenti o modeste modifiche progettuali. In questo caso il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Rilascio del PdC:
- Permesso di Costruire in formato cartaceo: il PdC deve essere ritirato dal titolare o suo delegato entro 60 giorni dal ricevimento della lettera d'invito presso il Servizio Assetto Territoriale e Sviluppo Economico (P.zza XX Settembre, 1 – Carpaneto Piacentino – Primo piano), durante gli orari di ricevimento del pubblico. Per poter ritirare il PdC occorre aver effettuato tutti gli adempimenti indicati nella lettera di invito al rilascio.
Efficacia del PdC e comunicazione dell'inizio e della fine dei lavori:
I lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio.
I lavori devono avere ultimazione entro 3 anni dalla data di rilascio.
Per dettagli sulle modalità e i tempi di presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, e sulle eventuali proroghe, si rimanda alle relative schede descrittive (Inizio lavori – comunicare e Fine lavori - comunicare).
Regime sanzionatorio:
Alle violazioni edilizie realizzate in assenza o in difformità dal PdC si applica il regime sanzionatorio previsto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 23/2004.
Approfondimenti:
- 9/02/2005 (PG 17308/05) – Accertamenti di conformità, dopo la L.R. 23/2004 – Provvedimenti di sanatoria
- 24/03/2010 (PG 36153/10) – Chiarimenti in merito alla gestione delle richieste di sanatoria
Modulistica:
Modulistica - Permesso di costruire
Riferimenti normativi:
- Legge Regionale n. 15/2013
- Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE
Documenti
Scarica i modelli regionali per il Permesso di Costruire