Interventi edilizi completamente liberalizzati con la L.R. 15/2013 Modelli Regionali - Comune di Carpaneto Piacentino (PC)

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NUOVO Interventi edilizi completamente liberalizzati con la L.R. 15/2013 MODELLI REGIONALI


Interventi edilizi completamente liberalizzati
 Possono essere liberamente realizzati senza comunicare nulla al Comune i seguenti interventi, elencati all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 15/2013:
  a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 , nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765 );
  c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
  d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture (VEDI PRECISAZIONI a fine elenco);
  g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
  i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
  l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
  m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;
  n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 );
  o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale (VEDI PRECISAZIONI a fine elenco).
 
PRECISAZIONI:
 - lettere f) ed o): in questi casi è prevista una mera comunicazione da presentare al Comune (vedi Modulistica). La mancata presentazione di questa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 16 bis della L.R. n. 23/2004, come introdotto dall'art. 44, L.R. n. 15/2013;
 - Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti;
 - Attenzione: ove il complesso di opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi abbia carattere di sistematicità, deve intendersi come intervento di manutenzione straordinaria e fare riferimento alla relativa disciplina.
 Per una descrizione degli interventi più comuni si rimanda alla Tabella sinottica della disciplina degli interventi edilizi (L.R. n. 15/2013), che ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaustivo.
 Per i casi non contemplati e per approfondimenti o precisazioni si invita a a prendere appuntamento con i tecnici del Settore.
 
Requisiti dell'intervento:
 Le opere devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia, costituita:
 a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
 c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente in materia di antisismica, sicurezza, antincendio, requisiti igienico-sanitari, efficienza energetica, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
 d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.
 Le opere non devono interessare le parti strutturali dell'edifici pertanto devono essere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
 Qualora siano necessari autorizzazioni e altri atti di assenso, questi devono essere acquisiti prima dell'attività edilizia e conservarli tra la propria documentazione, per esibirli in caso di eventuale controllo o intervento successivo sull'immobile.
 
Modulistica:
 Mutamento di destinazione d'uso per fabbricati già rurali - lettera o), art. 7, c. 1 della L.R. 15/2013 - Comunicazione
 Opere contingenti temporanee e stagionali - lettera f), art. 7, c. 1 della L.R. 15/2013 - Comunicazione
 Riferimenti normativi:
 L.R. n. 15/2013
 L.R. n. 23/2004

 

 

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